OGGETTO: Chiarimenti INPS: Le indennità per l’emergenza CoVid-19

Nell’ambito del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di un’indennità pari a € 600 a favore “dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19”.

 

Gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020 riconoscono un’indennità per il mese di marzo di 600 euro a favore dei seguenti soggetti:

 

  • INDENNITA’ PROFESSIONISTI E CO.CO.CO.: Lavoratori Autonomi titolari di Partiva Iva attiva dal 23.02.2020, soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data; iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’INPS ha specificato che il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.

Sono esclusi dall’agevolazione in esame i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle

rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC);

 

  • INDENNITA’ ARTIGIANI / COMMERCIANTI: lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

L’INPS ha chiarito che tra i beneficiari sono ricompresi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni.

L’indennità spetta in particolare ai titolari di ditte individuali, ai soci di società di persone e ai collaboratori di imprese familiari.

Sono esclusi agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all’ENASARCO.

 

  • ALTRI BENEFICIARI: lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

ai lavoratori agricoli  e dello spettacolo.

 

L’indennità pari a € 600:

  • è riconosciuta per il mese di marzo;
  • non concorre alla formazione del reddito (non sono tassate);
  • non sono tra loro cumulabili e non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Merita innanzitutto rammentare che l’INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere le indennità in esame non sarà utilizzata la modalità del “click-day”. Lo stesso Istituto ha chiarito che la domanda:

  • dovrà essere presentata in via telematica utilizzando i canali disponibili sul sito Internet dell’INPS;
  • sarà disponibile entro la fine del mese di marzo.

 

Cordiali saluti.

 

Studio Martelossi

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