OGGETTO: Credito d’imposta locazioni spendibile dal 25 marzo

Tra le misure introdotte a sostegno delle imprese nell’ambito dell’emergenza Covid19, il D.L. 18/2020 ha introdotto un bonus a favore dei negozi: si tratta di un credito d’imposta riconosciuto a favore dei soggetti che conducono in locazione immobili censiti nella categoria catastale C/1 (nella quale sono appunto censiti “negozi e botteghe”).
Con la risoluzione AdE 13/E pubblicata nella serata di venerdì 20 marzo, l’Agenzia delle entrate ha approvato il codice tributo 6914 destinato al credito d’imposta, spendibile in F24 per la compensazione di altri tributi o contributi.

Credito d’imposta locazioni

L’articolo 65 D.L. 18/2020 introduce a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Elementi da osservare:
 il bonus è riconosciuto ad una specifica categoria catastale C/1, e quindi sono esclusi da tale beneficio tutti i conduttori che utilizzano un fabbricato che ha la caratteristica di negozio, ma che presenta un diverso accatastamento.
 non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020, ossia le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.
 presupposto per l’ottenimento del credito d’imposta sia la circostanza di essere conduttori in un contratto di locazione in corso di validità, non risolto e non scaduto.

Non viene peraltro richiesto che il canone di locazione debba essere necessariamente pagato; quindi esso spetta anche ai conduttori non in regola con le obbligazioni nei confronti del locatore.

Cordiali saluti.

Studio Martelossi

VUOI RIMANERE AGGIORNATO? 
ISCRIVITI ALLA NEWS LETTER!

Please add MailChimp API Key in Settings
Post suggeriti
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram