OGGETTO: Superbonus 110% – le regole per l’asseverazione e visto di conformità

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020) ha introdotto il cd ecobonus, l’agevolazione fiscale correlata alla riqualificazione energetica e sismica degli edifici e già nota al contribuente già oggetto di proroga al 31 dicembre 2020, dal comma 175, lettera a), n. 1, della legge di Bilancio 2020.

La conversione in legge del decreto Rilancio rimodula la disciplina dell’ecobonus:

  • la detrazione fiscale passa al 110%,
  • la cessione del relativo credito è ammessa anche a fronte dello stato di avanzamento dei lavori,
  • le asseverazioni hanno nuove regole e sanzioni se non veritiere,
  • i tecnici dovranno sottoscrivere una polizza assicurativa fino a 500 mila euro.
  • il visto di conformità sarà necessario per la fruizione della maxi detrazione e non solo per la cessione del credito

Il nuovo ecobonus, di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio, prevede una detrazione fiscale del 110% con riferimento alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di specifici interventi:

  • di efficienza energetica;
  • di misure antisismiche sugli edifici;
  • di interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 D.L. n. 63/2013;

Asseverazione Tecnica dell’ECOBONUS

Con il decreto Rilancio il ruolo dei professionisti è molto importante in quanto considerati fondamentali per la fruizione dell’ecobonus in quanto dovranno asseverare i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Nello specifico secondo il 13° comma dell’articolo 119 del citato decreto è disposto, ai fini della detrazione fiscale del 110% e dell’opzione per la cessione e per lo sconto, che:

  • per gli interventi di riqualificazione energetica i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti nei casi e nelle modalità previste, di cui all’Allegato “A”, nonché redigere la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
  • per gli interventi antisismici responsabili dell’asseverazione sono i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

Inoltre è necessario asseverare:

– l’efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico;

– la congruità delle spese sostenute.

IMPORTANTE:

  • Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA, seguendo le modalità di trasmissione illustrate nello specifico decreto del Mise di prossima emanazione
  • L’asseverazione della congruità delle spese deve far riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MISE, nelle more dell’adozione del predetto decreto detta congruità è calcolata con riferimento:
  • ai prezzi dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome;
  • ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA;

ovvero

  • ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;

L’asseverazione del tecnico abilitato, ai sensi del comma 13-bis, dovrà essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL).

IMPORTANTE: Il tecnico abilitato nelle asseverazioni o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dovrà parimenti attestare che gli interventi rispettino le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica

 

Il comma 3 dell’articolo 119 del decreto Rilancio individua i requisiti tecnici minimi da rispettare per poter fruire dell’ecobonus, disponendo che gli interventi nel loro complesso – sia quelli per l’efficientamento energetico che per la riduzione del rischio sismico e la realizzazione di impianti solari fotovoltaici – devono assicurare:

il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno,

ovvero

il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Si segnala che durante l’iter di conversione in legge del Decreto Rilancio, sono diverse le novità introdotte in tema di interventi agevolabili, in particolare citiamo che per:

– l’ecobonus: nei commi da 1 a 3 sono stati aumentati gli interventi di efficientamento energetico ammessi includendo anche gli interventi di demolizione e ricostruzione;

– il sismabonus: il comma 4-bis ha introdotto come ammissibili le spese per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se tale attività è effettuata congiuntamente a uno degli interventi antisismici ammessi.

ESCLUSIONE

Sotto il profilo della categoria catastale è stata disposta l’esclusione dell’agevolazione per gli interventi su unità immobiliari appartenenti alle categorie A 1, A8 e A9.

rovino esercenti attività di impresa o arte o professione, anche questi ultimi soggetti potranno beneficiare della agevolazione fiscale.

Limiti di spesa

La legge fissa dei limiti di spesa degli interventi oltre i quali non è consentita l’agevolazione al 110%:

  • per gli interventi di isolamento termico: il tetto di spesa è pari a 50 mila Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti all’interno di complessi plurifamiliari; 40 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per con-domini composti da 2 a 8 unità, e 30 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità;
  • per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: il tetto di spesa è pari ad Euro 30 mila per gli edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi; ad Euro 20 mila per unità abitativa negli edifici composti da 2 a 8 unità, ed Euro 15 mila per unità abitativa negli edifici con più di otto unità.
  • per i pannelli solari: il tetto di spesa è pari ad euro 48 mila e comunque 2400 Euro per ogni kw dell’impianto per singola abitazione.

 

 Sanzioni ai tecnici e polizze assicurative

Il legislatore interviene al comma 14 dell’articolo 119 del citato decreto, sulla regolarità delle dichiarazioni fatte dai tecnici professionisti.

L’eventuale non veridicità delle attestazioni comporta

  • la decadenza dal beneficio dell’ecobonus e sanzioni amministrative (di cui alla l. n. 689/1981),
  • s’inasprisce anche il regime sanzionatorio per chi rilascia false asseverazioni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico sarà l’organo preposto al controllo sull’osservanza della normativa, alla luce delle quali diventa funzionale per i tecnici stipulare una polizza professionale per la tutela delle parti interessate.

Le novità in pillole:

asseverazioni false: ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, in caso di rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;

polizza responsabilità civile: per garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata dai tecnici, questi ultimi dovranno stipulare una polizza assicurativa non inferiore a 500 mila euro, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse.

Opzione per la cessione e per lo sconto

 

L’agevolazione è vincolata all’attività dei tecnici abilitati anche con riferimento all’esercizio dell’opzione che il contribuente può manifestare per fruire dell’ecobonus mediante uno sconto in fattura o un credito d’imposta cedibile.

Questo specifico aspetto è oggetto di alcune novità alla luce dell’articolo 121 comma 1 del decreto Rilancio e dispone per i soggetti che, nel 2020 e 2021, sostengono alcune spese in materia edilizia e energetica per le quali compete una detrazione fiscale la possibilità di fruire dell’agevolazione sotto forma, alternativamente, di:

sconto in fattura: uno sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e, a sua volta, da questi recuperato anche sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.

credito d’imposta: un credito di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Fra le novità anche la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) per gli interventi di ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche; detti SAL non potranno essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno SAL dovrà riferirsi almeno il 30% del medesimo intervento.

 

Il visto di conformita’

Il visto di conformità sarà necessario non solo per certificare la cessione del credito o lo sconto in fattura ma anche per la sussistenza della detrazione.

 

In particolare il contribuente deve ottenere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dai dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e dai CAFuna;
  • attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione agli interventi di efficienza energetica e a quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

IMPORTANTE

I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati, in quanto obbligatorie in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.

 

Come si calcola la detrazione

 

La detrazione è pari al 110 % dell’importo delle spese sostenute, e comunque non oltre i tetti di spesa sopra elencati.

L’applicazione dell’aliquota va fatta secondo il criterio di cassa (cioè al momento dell’effettivo pagamento) da parte delle persone fisiche, e secondo il criterio di competenza ( cioè alla data di ultimazione della prestazione) per le imprese e le società.

L’importo della detrazione (il 110% della spesa sostenuta) va diviso in quote uguali da ripartirsi in 5 anni (es. 50 mila euro di spesa danno diritto ad una detrazione di Euro 10 mila annue).

 

IMPORTANTE

Una volta calcolata la quota annua della detrazione, se le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi sono inferiori alla quota annua di detrazione, il residuo che non viene detratto non può essere recuperato sugli anni di imposta successivi al primo e va quindi perduto.

 

Per questo motivo può essere utile, invece della detrazione esercitare una delle due opzioni previste dalla legge:

  • invece della detrazione, il contribuente può scegliere di optare per avere lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore di beni e servizi, il quale recupererà lo sconto praticato trasformandolo in credito di imposta, con facoltà di cederlo ulteriormente ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
  • alternativamente, il contribuente può trasformare la detrazione in un credito di imposta.

 

Come funziona il credito d’imposta

Il credito di imposta può essere portato in compensazione con tutte le imposte e i contributi che il contribuente deve pagare. Mentre la detrazione si applica alle imposte sui redditi, il credito di imposta consente quindi di ridurre o compensare gli importi dovuti dal contribuente all’Erario. E’ previsto inoltre che per il super-bonus non vi siano limiti alla compensazione: non si applica infatti il limite gene-rale di compensazione normalmente fissato in 700 mila Euro.

Il credito di imposta può anche essere compensato con i debiti fiscali del contribuente, e non si applica il divieto generale di compensazione tra crediti fiscali e debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 1500 Euro.

Il credito di imposta può essere ceduto a terzi: persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti e società, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

 

Come si esercita l’opzione per la trasformazione della detrazione in crediti d’imposta

Come si esercita l’opzione per la trasformazione della detrazione in crediti di imposta?

L’opzione per lo sconto o per la trasformazione del credito di imposta, non deve essere esercitata una volta per tutte, infatti l’opzione può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL).

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Martelossi

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