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I nostri servizi Caf

DA QUEST’ANNO IL 730 PUO’ ESSERE PRESENTATO

ENTRO IL 30 SETTEMBRE

730 e MODELLO REDDITI

730 e MODELLO REDDITI

Per i cittadini (senza p.iva) sono previste due modalità per presentare la dichiarazione dei redditi: il modello 730 o il modello REDDITI.

Il modello 730 si rivolge principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati, e presenta particolari vantaggi:

  • non bisogna eseguire calcoli;

  • in caso di risultato a credito il rimborso viene liquidato direttamente sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione dell’imposta;

  • in caso di risultato a debito gli importi vengono trattenuti direttamente sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione dell’imposta.

Gli enti pensionistici effettuano i conguagli a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento del prospetto di liquidazione.

In caso di mancanza del sostituto d’imposta l’eventuale credito verrà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle entrate,

L’eventuale debito dovrà essere invece versato autonomamente dal contribuente con delega F24 entro la scadenza di pagamento.

CHI PUÒ UTILIZZARE IL 730

Il modello 730 può essere utilizzato da chi deve dichiarare:

  • redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;

  • redditi dei terreni e dei fabbricati;

  • redditi di capitale;

  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;

  • alcuni redditi diversi;

  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il modello 730 può essere presentato anche da coloro che non hanno un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e solo alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente. Si tratta ad esempio di collaboratori domestici, badanti, giardinieri, lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro o disoccupati che non percepiscono l’indennità di disoccupazione al momento della presentazione del 730 e per i tre mesi successivi.

Può essere presentato:

  • in forma congiunta da uno dei due coniugi;

  • per conto delle persone incapaci, compresi i minori;

  • da quest’anno anche dagli eredi di persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020, purché il deceduto abbia i requisiti per presentare il 730;

  • dai lavoratori che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad esempio i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, coloro che percepiscono la disoccupazione);

  • dai lavoratori dipendenti a tempo determinato inferiore all’anno, se il rapporto di lavoro è in corso dal mese di presentazione del 730 al terzo mese successivo (ad esempio: presentazione nel mese di luglio, rapporto di lavoro da luglio 2020 a ottobre 2020);

  • dai “precari” della scuola, se il loro contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo.

IL 730 PRECOMPILATO

Il 730 precompilato è reso disponibile dall’Agenzia delle entrate a partire dal 5 maggio.

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei titolari di lavoro dipendente e di pensione il 730 precompilato. È definito “precompilato” in quanto nello stesso sono presenti solo alcuni dati conosciuti all’Agenzia: i redditi da lavoro e/o pensione certificati dalla CU 2020, solo alcune spese detraibili come i premi pagati per assicurazioni sulla vita e/o infortuni, le spese sanitarie, solo alcune spese deducibili quali ad esempio i contributi versati per i collaboratori domestici

CU INPS

CU INPS

I pensionati o contribuenti che hanno percepito somme da parte dell’INPS ricevono la certificazione unica (detta CU). L’INPS non procede più alla spedizione della certificazione cartacea!

Attraverso il nostro servizio potrai ricevere comodamente, a mezzo mail / fax / foto via w up, una copia della tua CU!

IL MODELLO F24

IL MODELLO F24

Il Modello F24, detto anche delega unificata, deve essere utilizzato da tutti, titolari di p.iva e non, per il versamento dei tributi, contributi, imposte comunali, premi etc…

Nel modello F24 è possibile compensare il versamento con i crediti!

Con il nostro servizio di invio della delegata di pagamento il contribuente potrà procedere al pagamento di quanto dovuto e compensare i proprio crediti.

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

L’assegno nucleo familiare (ANF) è un sussidio per:

  • lavoratori dipendenti

  • colf e badanti

  • ditte cessate o fallite

  • disoccupati

  • gestione separata

Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Composizione nucleo familiare che può essere composto da:

  • richiedente lavoratore o titolare della pensione;

  • coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;

  • figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;

  • figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;

  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;

  • fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;

  • nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica.

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il servizio online dedicato.

ASSEGNO MATERNITÀ E NUCLEO, ASSEGNO DI NATALITÀ, CONTRIBUTI PER I SERVIZI PER L’INFANZIA

ASSEGNO MATERNITÀ E NUCLEO, ASSEGNO DI NATALITÀ, CONTRIBUTI PER I SERVIZI PER L’INFANZIA

ASSEGNO DI MATERNITA’

L’assegno di maternità è una prestazione assistenziale a favore della nascita o dell’ingresso in famiglia del minore, pagata direttamente dall’INPS ai richiedenti in possesso di determinati requisiti fra cui un indicatore ISEE Minorenni che non superi determinati valori stabiliti ogni anno con decreto ministeriale (ad esempio: per il 2020 Indicatore ISEE con tre componenti non superiore a 17.416,66 €). La domanda deve essere presentata al Comune di residenza, autonomamente o tramite i CAAF convenzionati, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. L’assegno 2020, se spettante in misura piena, ammonta a 348,12 € mensili corrisposto per cinque mensilità.

L’assegno al nucleo familiare è un contributo a favore delle famiglie con almeno tre figli/e minorenni, pagato direttamente dall’INPS ai richiedenti in possesso di determinati requisiti fra cui un indicatore ISEE Minorenni che non superi determinati valori (ad esempio per il 2020 Indicatore ISEE non superiore a 8.788,99 €). La domanda deve essere presentata al Comune di residenza, autonomamente o tramite i CAAF convenzionati, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno, a condizione che la famiglia anagrafica risulti composta almeno da un genitore e tre figli minori del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. L’assegno 2020, se spettante in misura piena, ammonta a 145,14 € mensili per 13 mensilità.

ASSEGNO DI NATALITA’

La Legge di Bilancio 2020 ha esteso l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino. La suddetta prestazione è stata estesa con criterio “universalistico” e ricalcolata in base a nuove soglie di ISEE.

Analogamente a quanto previsto per gli eventi avvenuti nel 2019, anche per i nati, adottati o in affidamento preadottivo nel corso del 2020 è stata riconosciuta una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo.

I nuovi importi previsti dalla legge di Bilancio 2020 sono i seguenti:

  • In presenza di ISEE (in corso di validità) non superiore a 7.000 € annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 € annui o 2.304 € annui in caso di figlio successivo al primo, (160 € al mese per il primo figlio o 192 € al mese per figlio successivo al primo);
  • se l’ISEE (in corso di validità) è superiore a 7.000 € annui, ma non superiore a 40.000 €, l’assegno di natalità è pari a 1.440 € annui o 1.728 € annui in caso di figlio successivo al primo (120 € al mese per il primo figlio o 144 € al mese per figlio successivo al primo);
  • ISEE (in corso di validità) superiore a 40.000 €, l’assegno di natalità è pari a 960 € annui o 1.152 € annui in caso di figlio successivo al primo, (80 € al mese per il primo figlio o 96 € al mese per figlio successivo al primo).

La durata massima di pagamento dell’assegno non può essere superiore a 12 mensilità.

In assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto), per gli eventi di nascita o adozione avvenuti nel 2020, contrariamente a quanto previsto dalla normativa precedente, l’assegno di natalità verrà comunque corrisposto. La prestazione in suddetto caso sarà erogata nella misura minima di 80 € al mese (96 € in caso di figlio successivo al primo). Nel suddetto caso, l’Inps invierà una comunicazione al richiedente avvertendolo che in mancanza di valida certificazione è riconosciuto soltanto l’importo minimo dell’assegno.

Gli ulteriori requisiti previsti per accedere alla prestazione dovranno essere auto dichiarati al momento della domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci (art. 76, D.P.R. n.445/2000). Le Strutture territoriali dell’INPS effettueranno i controlli sulle varie autodichiarazioni procedendo alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.

Nel caso in cui un ISEE valido venga presentato successivamente al momento della presentazione della domanda di assegno, l’importo potrà essere integrato della differenza spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia scaturito un ISEE minorenni valido.

Probabili misure di estensione con il Decreto “emergenza Covid-19” di aprile ’20.

ISEE

ISEE

L’I.S.E.E. è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente che, certificato tramite un attestato, consente ai contribuenti a basso reddito di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate.

Il calcolo dell’ISEE è ormai richiesto per le quali totalità delle prestazioni richiesta dai cittadini.

A titolo esemplificativo:

ISEE UNIVERSITARIO è la certificazione che gli universitari devono presentare all’Ateneo in sede di iscrizione all’anno accademico al fine di consentire il calcolo delle tasse universitarie in base alla propria capacità contributiva.

ISEE CORRENTE permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa rispetto a quella di due anni prima, riferimento per l’ISEE ORDINARIO.

RED

RED

I pensionati, che usufruiscono di alcune prestazioni, hanno l’obbligo di dichiarare i propri redditi all’INPS e, qualora sia previsto dalla normativa, anche del coniuge e dei componenti del nucleo familiare.

CONTRATTI DI LOCAZIONE

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Il nostro caaf ti supporto nella stesura e nella registrazione dei contratti di locazione:

  • gestione sia della prima registrazione che gli adempimenti successivi;

  • annualità successive;

  • proroghe;

  • risoluzioni;

  • cessioni;

  • conguaglio d’imposta;

  • gestione cedolare secca;

  • fondi rustici

Inoltre se hai problemi con l’inquilino o con il proprietario il nostro studio Legale può supportarti

SUCCESSIONE

SUCCESSIONE

Per Successione ereditaria si intende la devoluzione dei rapporti giuridici dal De Cuius (il defunto) agli eredi.

La Successione ereditaria non comporta il solo trasferimento dei beni immobili, mobili ed altri diritti reali ma anche il trasferimento di obblighi che il de Cuius assunse in vita quali debiti, imposte arretrate ai quali devono far fronte tutti gli eredi in proporzione ai loro diritti.

La Successione si dice legittima quando gli eredi succedono al defunto in forza di legge, si dice testamentaria quando i beni sono devoluti conformemente alla volontà scritta (testamento) del de Cuius.

La dichiarazione di successione e va presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro un anno dalla data del decesso, se presentata successivamente, espone chi è tenuto a sanzioni di carattere amministrativo che aumentano all’aumentare del ritardo.

In ogni caso deve essere presentata prima che si compia qualsiasi atto che possa modificare il patrimonio ereditario.

Fino alla scadenza del termine la dichiarazione presentata può essere modificata mediante la presentazione di dichiarazioni sostitutive.

Anche dopo la scadenza del termine è possibile rettificare eventuali errori commessi nella dichiarazione originaria.

La domanda di voltura catastale deve essere presentata entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, da parte dei medesimi soggetti tenuti alla presentazione di quest’ultima per consentire l’aggiornamento catastale.

ASSUNZIONI CARE GIVER (Badanti, Colf, Baby Sitter)

ASSUNZIONI CARE GIVER (Badanti, Colf, Baby Sitter)

l servizio di assistenza Caaf provvede a:

  • Consulenza assunzione

  • Elaborare procedure relative all’assunzione e il rilascio della comunicazione all’INPS

  • Stipulare il contratto a norma del CCNL del lavoro domestico

  • Elaborare i prospetti paga mensili, calcolare la tredicesima ed elaborare il modello CU

  • Compilare i modelli MAV per il versamento all’INPS

  • Calcolare i contributi previdenziali e della CASSA Colf

  • Tenere il conteggio di ferie, malattia, maternità, infortunio

  • Calcolare TFR e liquidazione

  • Ricevere informazioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il datore di lavoro (detrazioni fiscali per dichiarazioni modello 730 o REDDITI)

Grazie ai nostri servizi, il datore di lavoro riceve l’assistenza necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste garantendo inoltre al lavoratore il rispetto di tutti i diritti e tutele.

ELENCO ALTRI SERVIZI

Visure ipotecarie e catastali

  • Visure societarie
  • Assistenza pratiche per le richieste di finanziamento
  • Consulenza e assistenza sulle detrazioni e deduzioni fiscali e relativa modulistica obbligatoria
  • Assistenza richiesta fisco on line presso l’Agenzie delle Entrate
  • Assistenza richiesta pin INPS

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