OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA SULLE NOVITA’ IVA: DETRAZIONE IVA “ABBREVIATA”

L’art. 2 del D.L. 50/2017, in vigore dal 24 aprile 2017, ha modificato il comma 1 dell’art. 19 e il comma 1 dell’art. 25 del D.P.R. 633/72 (Testo Unico Iva) di fatto limitando il diritto alla detrazione dell’Iva acquisti a 4 mesi dopo l’anno in cui la stessa diviene esigibile.

Ciò significa che, per poter portare in detrazione l’Iva inerente alle fatture di acquisto dell’anno 2017, la registrazione delle stesse dovrà eseguirsi necessariamente entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa all’anno di riferimento della fattura (30/04/2018).

Nel caso concreto le fatture di acquisto datate 2017 dovranno concorrere alla detrazione nell’anno 2017 e potranno essere annotate, al più tardi, entro il primo quadrimestre del 2018 ossia, appunto, antecedentemente alla scadenza del termine della presentazione della dichiarazione Iva.

Le modifiche mirano ad evitare sfasature temporali tra i dati delle fatture comunicati dai cessionari/committenti e i corrispondenti dati comunicati dai cedenti/prestatori.

Verosimilmente un altro obiettivo è limitare la discrezionalità nell’imputazione dei costi da parte delle imprese che si avvalgono del nuovo regime reddituale improntato al principio di cassa e adottano il metodo contabile delle registrazioni iva.

Di conseguenza le fatture di acquisto pervenute (o addirittura emesse) dopo la fine di tale anno, registrate materialmente l’anno successivo, dovranno essere imputate all’anno precedente.

Il citato D.L. 50/2017 ha inoltre stabilito:

  • la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale occorre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione annuale. I crediti sottoposti al vincolo in esame sono quelli relativi ai seguenti tributi: Iva, imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive, ritenute alla fonte, Irap.
  • l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di trasmettere la delega F24 dei tributi mediante i servizi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o Intermediari abilitati. L’obbligo si estende a tutte le compensazioni, effettuate dai titolari di partita Iva, per crediti di qualsiasi importo relativi a: Iva, imposte sui redditi e relative imposte addizionali e sostitutive, Irap, ritenute alla fonte, crediti d’imposta “speciali”, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. La delega modello F24 dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o Intermediari abilitati, mentre non ci si potrà più avvalere dei servizi home banking o remote banking, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria da 250 a 2.000 euro prevista dall’art. 11, lett. a), del D.Lgs. 471/97.

 

Conclusioni operative

Per effettuare le operazioni di registrazione e di liquidazione nei termini normativi, o meglio per dare corso alle registrazioni necessarie per poter predisporre e trasmettere la dichiarazione Iva per l’anno 2017 nel termine stabilito (30/04/2018), necessita che le attività vengano poste in essere con largo anticipo.

Si richiede pertanto ai clienti di sollecitare i propri fornitori al fine di ottenere le fatture di acquisto dell’anno 2017 e di fornire allo studio tale documentazione entro e non oltre il 28 febbraio 2018.

Nel caso in cui vengano consegnate fatture di acquisto datate 2017 in data successiva a quella sopra indicata non sarà assicurata la detrazione dell’Iva delle medesime nei termini normativamente previsti, con conseguente perdita della possibilità di detrarre tale imposta.

Si precisa inoltre che l’eventuale Iva non detratta per tardività nella registrazione è ritenuta altresì indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Per i clienti che gestiscono internamente la contabilità consigliamo l’annotazione delle fatture di acquisto in data 31 dicembre anche qualora le stesse dovesse pervenire in via successiva alla liquidazione dell’Iva (anche nel caso di Iva mensile con scadenza 16/01/2018), ciò al fine di rendere più agevoli le operazioni di controllo e di non avere problematiche operative con i vari software utilizzati alcuni dei quali, da riscontri effettuati, non sono in grado di gestire la casistica dell’annotazione differita dettata dal D.L. 50/2017[1].

 

 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, salutiamo cordialmente.

 

Studio Martelossi Srl

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