Invalida la notifica via PEC della cartella di pagamento con l’estensione del file .pdf
L’applicazione dei mezzi informatici nelle procedure di formazione degli atti impositivi e nella successiva fase della loro notifica richiede necessariamente il rispetto di particolari formalità la cui omissione potrebbe provocare vizi di legittimità del provvedimento amministrativo o della sua comunicazione.
Come sancisce il Codice dell’Amministrazione Digitale all’articolo 20, comma 1 e 1-bis, il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alla regole di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice che stabilisce “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio” purché sia possibile riscontrare l’identificazione digitale del sottoscrittore, unico elemento idoneo ad attribuire piena sostanza legale al documento cartaceo versato nel file informatico. Pertanto al fine di soddisfare tale ultima esigenza, in caso di notifica di un atto impositivo o di una cartella di pagamento tramite posta elettronica certificata diviene di primaria importanza individuare l’estensione del file da trasmettere che sia in grado di certificare la paternità dell’atto.
Con la sentenza n. 204 emessa lo scorso 31.07.2017, la CTP di Reggio Emilia si è recentemente espressa sul tema affermando l’invalidità della notifica effettuata a mezzo PEC di alcune cartelle di pagamento allegate alla corrispondenza in formato PDF e, dunque, prive di sottoscrizione digitale.
La Commissione Tributaria Provinciale, nell’esaminare la documentazione prodotta in giudizio dall’Agenzia delle Entrate, ha rilevato che le cartelle di pagamento impugnate, notificate telematicamente tramite posta elettronica certificata presso l’indirizzo digitale della Società ricorrente, avevano la semplice estensione del formato digitale “.pdf” e, dunque, non nel formato “.p7m” relativo al documento sottoscritto digitalmente. Alla luce di tale circostanza, i giudici hanno aderito alla difesa della contribuente affermando che “la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf’ anziché “.p7m” atteso che non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m”.
La sentenza del Collegio emiliano aderisce all’ormai consolidato orientamento interpretativo della prevalente giurisprudenza di merito, tra cui si ricorda la Commissione Tributaria di Savona che, rispettivamente con le decisioni n. 100/2017 e 101/2017 ha annullato alcune cartelle di pagamento notificate tramite PEC poiché prive di sottoscrizione digitale.
Altre Commissioni, seppur con diverse motivazioni, sono pervenute a medesime conclusioni. Interessanti chiarimenti giungono, in particolare, dalla sentenza n. 1023 emessa in data 03.02.2017 dalla CTP di Milano la quale, nel precisare gli ambiti della verifica che devono compiere i giudici del merito, ha affermato che se il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto dall’Agente della riscossione è il c.d. “.pdf” “alla Commissione spetta, quindi, il compito, delegatole dall’art. 20, co. 1-bis, D.Lgs. n. 83 del 2005, di accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato all’originale e se sia valida la firma digitale dell’esattoria”. Da ciò deriva, pertanto, che se la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato “.pdf”, senza l’estensione c.d. “.p7m“, non risulta valida, di conseguenza è illegittima l’intera cartella allegata alla PEC.
STUDIO MARTELOSSI S.R.L.

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