OGGETTO: Gli strumenti di allerta e gli indicatori di crisi basati su dati previsionali

 

 

La riforma Rordorf definisce la crisi d’impresa come uno stato di difficoltà economico-finanziaria che aumenta la probabilità di insolvenza e si manifesta come un’inadeguatezza dei flussi di cassa di far fronte alle obbligazioni pianificate.

In particolare, all’interno del Titolo 2 – “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, il Capo I regolamenta gli “Strumenti di allerta”, distinguendo, di fatto, all’articolo 12, tra:

1) Strumenti di Allerta Interna,

ovvero i nuovi obblighi organizzativi posti a carico delle imprese dal novellato Codice civile; in particolare l’art. 2086 stabilisce che l’imprenditore “..ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Tale obbligo è già entrato in vigore, dopo trenta giorni dalla pubblicazione della norma.

Gli strumenti di allerta interna consistono in procedure organizzative volte ad intercettare tempestivamente i segnali di possibile crisi aziendale e della perdita di continuità aziendale.

2) Strumenti di Allerta Esterna,

i quali consistono negli obblighi di segnalazione da parte degli organi di controllo societari e da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, Inps e Agente della riscossione); tale obbligo entra in vigore dopo diciotto mesi dalla pubblicazione della norma.

 

Ciò premesso, arriviamo ora agli Indicatori della crisi normati dall’art. 13. Si tratta di un insieme di indici dalla cui unitaria valutazione è possibile ragionevolmente presumere l’esistenza di uno stato di crisi dell’impresa, unitamente a reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

Il legislatore ha chiarito e ribadito che le grandezze rilevanti per l’emersione tempestiva della crisi devono essere future e non ricavabili semplicemente dalle rilevazioni contabili che riguardano eventi aziendali già accaduti.

Nell’ambito della riforma sono stati individuati indicatori tipici da utilizzare per monitorare l’andamento dell’impresa e come ben noto è stato demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il compito di elaborare indici standard; tuttavia è stata data la possibilità alle imprese di impiegare indici di allerta personalizzati che siano idonei a fornire previsioni quanto più possibile attendibili circa l’evoluzione in prospettiva della situazione economico – finanziaria dell’impresa.

Questo cambio di prospettiva, dalla rilevanza storica a quella prospettica può avere un impatto assai irrilevante sugli assetti organizzativi delle imprese e può presentare difficoltà di adeguamento soprattutto per le PMI.

 

Molte aziende non sono ancora attrezzate per realizzare una gestione innovativa in chiave prospettica e non hanno ancora adottato gli strumenti di autoanalisi.

Vi segnaliamo che il nostro team di professionisti potrà affiancarvi al fine di creare degli strumenti aziendali specifici per la costruzione di un budget economico finanziario al fine di determinare l’equilibrio economico finanziario e di valutare la continuità aziendale anche in ottica previsionale come disposto dal nuovo Codice della crisi.

 

 

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