OGGETTO: Definita l’indennità di 600 euro anche per i professionisti con casse private

 

Come previsto dall’art. 1 del Decreto in esame, l’indennità per il mese di marzo pari a € 600 è riconosciuta ai lavoratori autonomi che hanno percepito un reddito complessivo 2018 (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compresi quelli per le locazioni brevi):

  • non superiore a € 35.000 e con la propria attività limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza “coronavirus”;
  • compreso tra € 35.000 e € 50.000 e hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività in conseguenza dell’emergenza “coronavirus”.

 

Sul punto, l’art. 2 del citato Decreto fornisce le seguenti definizioni di cessazione / riduzione / sospensione dell’attività.

  • Cessazione dell’attività: Chiusura della partita IVA nel periodo 23.2 – 31.3.2020.
  • Riduzione / sospensione dell’attività: Comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Il reddito è determinato in base al principio di cassa quale differenza tra i compensi          percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività (tale previsione non appare        applicabile ai contribuenti forfetari per i quali il reddito è determinato sulla base     delle specifiche percentuali).

 

Al fine della verifica del predetto riferimento reddituale non assume rilevanza soltanto il reddito di lavoro autonomo, ma è necessario considerare la somma di tutti i redditi conseguiti. Sul punto, si pone la questione di tale verifica da parte dei contribuenti forfetari per i quali il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo desumibile dal mod. REDDITI 2019.

 

ATTENZIONE: Il richiedente, per accedere all’indennità in esame, NON deve essere in regola con gli obblighi contributivi previsti per il 2019.

 

Come disposto dal comma 3 del citato art. 1, l’indennità in esame:

  • non concorre alla formazione del reddito del percipiente;
  • non è cumulabile:

– con i benefici di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96, DL n.         18/2020 (trattamenti di cassa integrazione e indennità € 600 lavoratori autonomi           iscritti alla Gestione separata INPS / soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago,           ecc. e indennità collaboratori sportivi);

– con il reddito di cittadinanza, di cui al DL n. 4/2019.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

 

Come disposto dall’art. 3 del citato Decreto, il soggetto interessato per accedere all’indennità in esame deve presentare un’apposita domanda a partire dall’1.4.2020 alla propria Cassa previdenziale.

È onere della singola Cassa previdenziale:

  • verificare la regolarità della domanda;
  • O erogare l’indennità al richiedente

 

Nell’ambito della predetta domanda il soggetto interessato deve fornire una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:

  • essere un lavoratore autonomo / libero professionista, non pensionato;
  • non percepire il reddito di cittadinanza / un’indennità prevista dal DL n. 18/2020;
  • non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai predetti importi;
  • aver chiuso la partita IVA nel periodo 23.2 – 31.3.2020 ovvero aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, ovvero in caso di reddito complessivo 2018 inferiore a € 35.000 che l’attività sia stata limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in seguito all’emergenza “coronavirus”.

 

Alla domanda in esame va allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. Nella stessa dovranno essere indicate le coordinate bancarie / postali per l’accreditamento dell’indennità.

Merita evidenziare che:

  • al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità, sono considerate inammissibili le domande prive della predetta dichiarazione / documentazione o presentate dopo il 30.4.2020;
  • le singole Casse previdenziali provvedono a verificare i requisiti in capo ai richiedenti e ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande “accolte”.

 

Si riscontra un variegato approccio da parte delle Casse previdenziali che devono approntare la procedura utilizzabile dai singoli iscritti. In linea generale quasi tutte le Casse previdenziali subordinano l’operatività della richiesta alla “ufficialità” del predetto Decreto attuativo (in tale contesto Inarcassa “promette” di non escludere alcun soggetto avente diritto, molte Casse rinviano a specifiche email destinate ai propri iscritti).

 

Pertanto consigliamo quindi di monitorare costantemente i siti Internet delle singole Casse previdenziali.

 

 

Cordiali saluti

Studio Martelossi

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