OGGETTO: LA FINANZIARIA 2019

 

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la c.d. “Legge di bilancio 2019”, contenente tra l’altro le seguenti disposizioni di natura fiscale che nel prosieguo sintetizziamo le principali novità di interesse per gli Spett.li clienti.

 

  1. ESTENSIONE REGIME FORFETARIO – Commi da 9 a 11

 

Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono confermate le seguenti modifiche.

 

REQUISITI DI ACCESSO

A seguito della riscrittura del comma 54 è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all’anno precedente.

In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività.

È confermata l’eliminazione dei seguenti requisiti di accesso:

  • spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, Associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.

Il citato comma 55 è stato modificato al fine di tener conto dell’introduzione degli “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA). Infatti è ora previsto che non rilevano ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime gli ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), indicati in dichiarazione, per “migliorareil proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA, ex art. 9-bis, comma 9, DL n. 50/2017.

 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono state riviste, in sede di approvazione, le cause di esclusione di cui alle lett. d) e d-bis) del citato comma 57, prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

  • contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo;
  • esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

Rispetto alla precedente disposizione è stata altesì eliminata la soglia minima (€ 30.000) di redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime in esame.

 

VALUTAZIONI

 

  • Valutare che il passaggio al regime forfetario per i “lavoratori auonomi” comporta l’obbligo di rettifica della detrazione iva già dalla Dichiarazione IVA 2019 anno d’imposta 2018 ed il versamento deve essere eseguito entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della stessa. Ad oggi il versamento è previsto in un’unica soluzione, questo adempimento potrebbe ostacolare l’accesso al regime forfetario, ragion per cui potrebbe essere introdotto, durante l’iter parlamentare, un versamento dilazionato.
  • La rettifica riguarda l’IVA detratta su merci e servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni ammortizzabili, limitatamente al periodo che residua dalla loro entrata in funzione.

 

FLAT TAX  – NOVITA’ PER IL 2020

La legge di Bilancio 2019 introduce un flat tax (art.6) per gli imprenditori e professionisti che superano la soglia del regime forfetario, ma non eccedono i 100.000,00 euro.

Non è chiara la relativa formulazione in quanto l’entrata in vigore è prevista dal 2020 ed è applicabile dai soggetti che superano le soglie per aderire al regime dei forfetari, ma nono l’ulteriore tetto dei 100.000,00 euro.

Questo regime si applica alle persone fisiche imprenditori e professionisti che nell’anno precedente (2019) conseguono ricavi/compensi compresi tra 65.001,00 e i 100.000,00 euro ragguagliati ad anno, come scelta opzionale con applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.

Si applicano le cause di esclusione dei forfettari, non sono soggetti ad IVA e ritenute mentre non è previsto l’esonero per la fatturazione elettronica.

 

SOGGETTI MINIMI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ NEL 2015

Per effetto della modifica del comma 87 dovrebbe essere riconosciuta in caso di adozione nel 2015 (anno di inizio) del regime dei minimi la possibilità di usufruire del regime forfetario “start up” per il periodo che residua al compimento del quinquennio 2015 – 2019. In altre parole un contribuente minimo che ha iniziato nel 2015 potrebbe adottare il regime “start up” fino al 2019.

 

  1. NUOVO REGIME PERDITE D’IMPRESA – Commi da 23 a 26

 

L’attuale disciplina in materia di perdite d’impresa contenuta nell’art. 8, TUIR prevede per le perdite derivanti:

  • da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria la compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto ai successivi periodi;
  • da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti la compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito conseguito;
  • da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, la compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura) e l’impossibilità del riporto ai periodi successivi.

A seguito della modifica dei commi 1 e 3 del citato art. 8 è confermato che “a regime”:

  • per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
  • per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;

si applicano le stesse regole previste per le società di capitali.

In via transitoria la nuova regola di compensazione delle perdite mutuata, dalle disposizioni previste per le società di capitali (ossia compensazione e riporto nel limite dell’80%), subisce le seguenti deroghe limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quellederivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:

  • le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% delreddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
  • le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

È prevista altresì una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017, che risolve la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa, in base allaquale le perdite, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):

  • sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
  • sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

 

  1. INTRODUZIONE DELLA DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI – Commi da 28 a 34

 

È confermata l’introduzione, a decorrere dal 2019, della tassazione agevolata degli utili reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all’aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all’utile 2018,  accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla seguente somma:

investimenti effettuati in beni strumentali nuovi

+

costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato

 

A tal fine va considerato che:

  • si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

  • per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti dall’1.1.2019 ex art. 102, TUIR, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli esclusi, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del 2018;

  • il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’art. 2425, comma 1, lett. b),
  1. 9) e 14), C. c. rispetto a quello del 2018.

L’incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate in Italia, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate / collegate ai sensi dell’art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per gli enti non commerciali, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell’attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dall’1.10.2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

I datori di lavoro possono fruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute / sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. I soci lavoratori di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Per ciascun periodo d’imposta, alternativamente:

  • la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede il reddito complessivo nettoè computato in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo;
  • la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computato in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo;
  • la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computato in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo.

Per le società trasparenti ex art. 115, TUIR l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc / sas in contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall’art. 2217, comma 2, C.c. con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva.

L’IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

Le agevolazioni sopra esaminate sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

 

  1. PROROGA DELLA DISCIPLINA DELL’IPER-AMMORTAMENTO Commi da 60 a 65

 

È confermata la proroga dell’iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:

  • entro il 31.12.2019;

ovvero

  • entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%). La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni.

 

INVESTIMENTI MAGGIORAZIONE
Fino a € 2,5 milioni 170%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni 100%
Da € 10 milioni a € 20 milioni 50%
Da € 20 milioni

 

 

La maggiorazione  non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018.

 

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell’incremento del costo di acquisizione del 40%.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

  • possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B;
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Va evidenziato che restano applicabili le disposizioni:

  • dell’art. 1, comma 93, Finanziaria 2016 e pertanto l’iper ammortamento non spetta per gli investimenti in:

− beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

fabbricati e costruzioni;

specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);

  • dell’art. 1, commi 35 e 36, Finanziaria 2018 in base ai quali per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l’impresa:

sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;

− attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

 

È infine disposto che gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo devono essere calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.

 

La Finanziaria 2019 non prevede la proroga del maxi ammortamento ossia della maggiorazione, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (che pertanto risulta applicabile agli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

 

  1. DEDUCIBILITA’ IMU IMMOBILI STRUMENTALI – Comma 12

 

In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

 

  1. ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – Comma 66

 

In sede di approvazione è stata (ri)proposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2019:

  • è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2018;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2019;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:

− nella misura del 60% entro il 30.11.2019;

− il rimanente 40% entro il 16.6.2020.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

 

 

  1. PROROGA: DETRAZIONE QUALIFICAZIONE ENERGETICA – Comma 67, lett.a) –, DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO – Comma 67, lett.b), n.1 –,  DETRAZIONE BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI – Comma 67, lett.b) n.2 – DETRAZIONE BONUS VERDE – Comma 68

 

La agevolazioni relative alla detrazione qualificazione energetica, interventi di recupero edilizio, bonus mobili ed elettrodomestici e bonus verde sono prorogate per tutto il 2019.

 

 

 

  1. PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0” – Comma da 78 a 81

 

In sede di approvazione è stata prevista la proroga al 2019 del bonus “Formazione 4.0” di cui all’art. 1, commi da 46 a 55, Finanziaria 2018.

 

  1. CONTRIBUTO ACQUISTO / ADATTAMENTO REGISTRATORE DI CASSA PER MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI – Comma 55

 

In sede di approvazione è stato modificato il comma 6-quinquies dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, così come recentemente rivisto dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”.

Il contributo, previsto per il 2019-2020, per l’acquisto / adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, ora è concesso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24 (in precedenza sotto forma di sconto praticato dal fornitore).

L’utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d’acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo.

 

  1. CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI – Comma 59

 

È confermata l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 “risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.

 

  1. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA- Commi da 940 a 948

 

In sede di approvazione è riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

  • 16% per i beni ammortizzabili;
  • 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee

all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale

affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell’espresso richiamo contenuto nel comma 946 trovano applicazione, “in quanto compatibili”, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1, Legge n. 311/2004.

                                      

  1. FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERATORI SANITARI – Comma 53

 

In sede di approvazione sono state modificate le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”.

Ai sensi del nuovo art. 10-bis del citato Decreto, per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere (in precedenza esonerati dall’obbligo di emettere) fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare (in precedenza inviati) al STS.

Inoltre è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. È demandata al MEF, nel rispetto dei principi in materia di Privacy, l’emanazione delle disposizioni attuative della nuova disposizione.

 

 

  1. SOPPRESSIONE IRES AGEVOLATA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO- Commi 51 e 52

 

In sede di approvazione, a seguito dell’abrogazione dell’art. 6, DPR n. 601/73, è prevista la soppressione dell’IRES agevolata (12% anziché 24%) a favore dei seguenti enti (con personalità giuridica):

  • enti e istituti di assistenza sociale / società di mutuo soccorso / enti ospedalieri / enti di assistenza e beneficenza;
  • istituti di istruzione / studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
  • enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza / istruzione;
  • IACP, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.

L’acconto IRES 2019 per gli enti in esame va calcolato considerando quale imposta del periodo precedente quella risultante dall’applicazione della nuova disposizione.

 

  1. LIMITE UTILIZZO CONTANTE TURISTI UE E EXTRA UE – Comma 245

 

In sede di approvazione è aumentato a € 15.000 (in precedenza € 10.000) il limite di utilizzo del denaro contante previsto dal comma 1 dell’art. 3, DL n. 16/2012, per l’acquisto di beni / prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto / agenzie di viaggio / turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti UE / extraUE.

 

  1. INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE – Comma 283 e 284

 

In sede di approvazione è riconosciuto (a regime), a decorrere dal 2019, l’indennizzo di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 207/96, a favore dei commercianti che cessano l’attività consegnando la licenza in Comune.

A tal fine l’interessato deve presentare all’INPS una specifica domanda per la concessione dell’indennizzo.

In particolare, l’indennizzo in esame spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • 62 anni di età (57 se donne);
  • iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti.

L’indennizzo è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS, che dal 2019 è pari ad € 513.

È prorogato infine l’aumento dello 0,09% della contribuzione della Gestione IVS commercianti per il finanziamento dell’indennizzo in esame.

 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, salutiamo cordialmente.

 

 

 

Studio Martelossi Srl

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