OGGETTO: L’esenzione dei trasferimenti in sede di divorzio o separazione

 

L’articolo 19 L. 74/1987 assicura la completa esenzione fiscale a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti collegati ai procedimenti sia di divorzio che di separazione.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di registro, oltre all’imposta di bollo e a qualsiasi altra tassa, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti eseguiti o programmati dai coniugi in sede di divorzio o separazione, purché gli accordi assunti siano formalizzati nel provvedimento relativo al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

A titolo esemplificativo nel caso in cui i coniugi, nel quadro delle pattuizioni finalizzate alla risoluzione della crisi matrimoniale, abbiano formalizzato il trasferimento immobiliare nell’accordo omologato dal tribunale, il rogito sarà esente da tributi.

Sotto il profilo oggettivo, l’esenzione è applicabile a tutti gli accordi di natura patrimoniale, sia riferibili ai coniugi che collegabili a disposizioni negoziali in favore dei figli.

Al fine di garantire la certezza del diritto, occorre, pena l’inapplicabilità dell’esenzione, che il testo dell’accordo omologato dal tribunale preveda esplicitamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.

Sotto il profilo soggettivo, l’esenzione è applicabile sia agli atti eseguiti all’interno della famiglia sia agli atti eseguiti nei confronti di terzi.

In particolare, la Suprema Corte, con l’ordinanza 7966/2019, ha precisato che la vendita di un immobile a terzi, prima del compimento del quinquennio, in adempimento degli obblighi derivanti da un accordo di separazione, non comporta la decadenza delle agevolazioni “prima casa”.

Infatti, attesa la ratio dell’articolo 19 citato, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi matrimoniale, un recupero di imposta, in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla “prima casa”, significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi, violando la ratio della disposizione.

Inoltre, l’atto stipulato dai coniugi, in sede di separazione, che prevede la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, rientra nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi e trova la propria causa nello “spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi, sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale” (Corte di cassazione, sentenza n. 16909/2015).

Si evidenzia, infine, che l’Agenzia delle entrate può procedere all’intimazione delle imposte e dei tributi dovuti se dimostra che l’accordo tra i coniugi ha finalità meramente elusive.

 

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

 

 

Studio Martelossi

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