DETRAZIONE IVA: NUOVE REGOLE DAL 2017

L’articolo 2, comma 1, del decreto, intervenendo sull’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, ha modificato i termini entro cui è possibile detrarre l’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati.

Secondo l’attuale formulazione della norma, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui lo stesso è sorto.

Pertanto, per un acquisto di beni effettuato nel 2017, il diritto alla detrazione – sorto nel 2017 – potrà essere esercitato dall’acquirente entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017).

La disciplina precedente, invece, prevedeva che il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.

Le nuove regole sulla detrazione dell’Iva e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto si applicano dalle fatture emesse e ricevute nel 2017. Per le fatture degli anni precedenti (2015 e 2016) non registrate, invece, vale la disciplina in vigore prima delle novità.

Viene, poi, precisato che eventuali situazioni, in cui l’esigibilità dell’Iva non sia stata seguita dalla tempestiva emissione della fattura, con conseguente decadenza del diritto alla detrazione per decorso del termine, potranno comunque essere sanate con la detrazione dell’imposta – o della maggiore imposta – accertata e, conseguentemente, addebitata dal fornitore all’acquirente, secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 60 del decreto Iva. In tal caso l’acquirente potrà detrarsi l’Iva al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui ha corrisposto al fornitore la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa.

Ulteriore modifica recata dal D.L. 50/2017 è quella che ha riguardato la registrazione degli acquisti. Al fine di rendere l’adempimento coerente con la “nuova” detrazione, infatti, è stato previsto che le fatture di acquisto debbano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

 

Visto quanto sopra si invitano i sigg. clienti per non perdere il diritto alla detrazione a consegnare tutte le fatture dall’anno nei termini della presentazione della dichiarazione iva.

 

STUDIO MARTELOSSI S.R.L.

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