Cartello dei camion: La Corte di Appello di Milano rigetta l’impugnazione di Iveco. Il diritto al risarcimento non è prescritto e la Decisione della Commissione è vincolante

I giudici di secondo grado confermano la sentenza con la quale il Tribunale di Milano aveva rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevata dalla cartellista e dichiarato la vincolatività per il giudice nazionale della decisione con la quale la Commissione ha accertato l’infrazione della normativa antitrust, sposando la tesi dello Studio Legale Ferrario

 

Con recente decisione del gennaio 2020, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado ritendo infondate le eccezioni preliminari proposte da Iveco nell’ambito di un giudizio risarcitorio avviato da un’impresa danneggiata dal cartello degli autocarri, tramite l’Avv. Pietro Ferrario del foro di Busto Arsizio. La difesa della costruttrice, infatti, aveva richiesto di dichiararsi la prescrizione del diritto risarcitorio dell’impresa attrice oltre che la non vincolatività della Decisione della Commissione europea nei giudizi civili nazionali in quanto emessa al termine di un procedimento di settlement.

 

Ricordiamo le principali case produttrici di autocarri che hanno fatto “cartello”, concordando ingiustamente un aumento dei prezzi ai danni dei loro clienti finali : DAF, Mercedes, Iveco, MAN, Volvo, Renault Truck e Scania. Con decisione del 19.07.2016, la Commissione Europea ha accertato e sanzionato IVECO, DAIMLER, DAF, MAN e RENAULT-VOLVO per aver creato un cartello in danno alla libera concorrenza, permettendo così alle imprese di ottenere un congruo risarcimento.

 

Il cartello

 

In seguito ad una lunga indagine, la Commissione Europea ha accertato e sanzionato IVECO, DAIMLER, DAF, MAN, e RENAULT-VOLVO per aver creato un cartello in danno alla libera concorrenza. Queste case produttrici hanno ammesso il cartello e “patteggiato” la sanzione.

 

Chi può chiedere il risarcimento

Chiunque abbia acquistato i camion oggetto del cartello è un soggetto danneggiato, veicoli industriali (camion) di medie (da 6 a 16t.) e grandi dimensioni (oltre 16 t.)

Possono chiedere il risarcimento non solo le imprese di autotrasporti, ma anche chi abbia acquistato i camion per il trasporto conto proprio.

Il diritto al risarcimento del danno spetta, pertanto, a chi ha acquistato, anche attraverso leasing, camion sia nuovi sia usati, che siano stati immatricolati nel periodo tra il 1997 ed il 2011.

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